Province, servono?E a chi?
In vista dell’appuntamento di oggi, alle 18 nella torre di S. Maria (via Zanon 24) a Udine, pubblichiamo una breve anticipazione del pensiero del professor Leopoldo Coen.
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem: una massima di cui purtroppo non si tiene sufficientemente conto. E la “riesumazione” (questo è il termine corretto) delle province, di recente operata con l’approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2026, è un esempio lampante di quanto sia stata ignorata in questa occasione. Abolite nel 2016, grazie all’iniziativa unanime (si noti: unanime!) espressa nella legge-voto approvata dal Consiglio regionale, oggi le province tornano in vita. Come non bastasse, le nuove disposizioni introdotte nello Statuto regionale dalla legge costituzionale n. 1 del 2026 prevedono che i loro organi di governo siano direttamente elettivi, riportando l’assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia a un modello ottocentesco, che male si adatta (e si è adattato, quantomeno qui) alla costituzione della Regione e rappresenta un caso unico in Italia, ove le province sono governate da organi rappresentativi di secondo grado.
Ma, tant’è, tocca prendere atto dello stato di fatto e chiedersi perciò alla soddisfazione di quali necessità questi enti possano rispondere. Questa operazione risulta purtroppo già complicata dalla infelice formulazione delle disposizioni normative recate dallo Statuto così come novellato, soprattutto se queste norme vengono lette unitamente a quelle contenute nel disegno di legge regionale approvato al fine di darvi attuazione.
Non è innanzitutto chiaro quale sia la “natura” di questo ente, qualificato sempre dai testi normativi nei termini di “ente di area vasta”: questo tipo di forma istituzionale, è noto, si propone come sede di progettazione e programmazione dello sviluppo di aree di dimensione sovracomunale e infraregionale. Va da sé che individuare la sua circoscrizione territoriale dipende da un’operazione preliminare che coinvolge i comuni, in quanto sedi della rappresentanza delle comunità locali, in merito all’elaborazione dell’idea di futuro che intendono esprimere e perseguire. Dalla lettura dei testi normativi emergono tuttavia due evidenti elementi di distonia rispetto a questo tipo di impostazione: i) le circoscrizioni territoriali sono definite a priori; ii) le funzioni attribuite alle province sono alcune tipiche funzioni di amministrazione attiva (viabilità, edilizia scolastica) e di supporto tecnico ai comuni di piccole dimensioni, per il resto si vedrà. Nel primo caso, la dimensione dell’ente, anziché essere il risultato di una progettualità politica, viene imposta in nome di una incomprensibile e assurda “eredità storica” che ingessa proprio la dimensione dinamica che i territori potrebbero manifestare. Per quanto riguarda il secondo aspetto, si tratta di funzioni amministrative già esercitate dagli EDR: enti amministrativi regionali a composizione tecnico – burocratica, chiamati a svolgerle nei termini classici propri di questo tipo di apparati. Allo stesso modo, questi uffici potranno occuparsi delle attività che i piccoli comuni, a causa della loro (colpevole) dimensione ridotta, non riescono a svolgere in quanto sprovvisti di un apparato adeguato. Come le caratteristiche di queste funzioni e di conseguenza quelle dell’organizzazione chiamata ad occuparsene si leghino con la necessità di un governo direttamente elettivo, rimane un mistero.
In definitiva: che senso ha parlare di “area vasta”, se si riesumano le vecchie e disfunzionali circoscrizioni storiche? che senso ha prevedere organi direttamente elettivi, quando le competenze esercitate sono di carattere eminentemente tecnico – burocratico, esercitabili mediante enti funzionali?
Dunque: a cosa servono le province? E, soprattutto, a chi servono?
Leopoldo Coen

